Art. 2. Pesca ed acquacoltura 1. Ai fini e per gli effetti della presente legge e della normativa regionale vigente in materia, costituiscono prodotti della pesca e dell'acquacoltura: i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico. 2. Per esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di pesci, crostacei e molluschi. 3. Per acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli organismi viventi di cui al precedente primo comma.