Art. 3. Funzioni amministrative 1. Le funzioni amministrative regionali in materia di tutela ed incremento della pesca nelle acque interne sono delegate alle amministrazioni provinciali, a tempo indeterminato in conformita' con l'articolo 9, lettera e) della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 2. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, devono conformarsi alle norme della presente legge ed alle direttive di carattere generale che la Giunta regionale dettera' alla luce degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 3. Restano alla competenza regionale la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore, le concessioni a scopo di pescicoltura di cui al terzo comma, dell'articolo 100, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la programmazione degli interventi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attivita' connesse, in conformita' con le procedure definite con la legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, nonche' la funzione di indirizzo e di coordinamento e le funzioni attinenti ai rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con la Comunita' economica europea. 4. Lo stabilimento ittiogenico di Roma, trasferito alla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, costituisce la struttura tecnico- scientifica di supporto per la Regione nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, in particolare per quanto riguarda gli studi, la ricerca e la sperimentazione nel settore ittico e della tutela dell'ambiente in funzione della vita dell'ittiofauna. 5. Le amministrazioni provinciali nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, si avvalgono della consulenza tecnico-scientifica dello stabilimento ittiogenico di Roma e, per l'ittiopatologia, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana. 6. In deroga a quanto disposto dalla lettera g) dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, con la presente legge non viene indicato il contingente del personale regionale da comandare presso gli enti delegatari che dispongono gia' di strutture operative per la trattazione della materia, in virtu' della situazione istituzionale esistente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.