Art. 4. Commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne 1. E' istituita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, composta da: 1) l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la presiede; 2) gli assessori provinciali al ramo o loro delegati; 3) il dirigente del settore competente in materia dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca; 4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato; 5) un rappresentante delle comunita' montane, designato dalla delegazione regionale dell'UNICEM; 6) il direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana o suo delegato; 7) il dirigente del settore ambiente dell'assessorato regionale lavori pubblici o suo delegato; 8) il coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato; 9) tre rappresentanti regionali dei pescatori di mestiere, designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooper- ative; 10) un rappresentante regionale degli allevatori ittici designato dalle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale; 11) quattro rappresentanti regionali dei pescatori dilettanti e sportivi, dei quali due designati dalla FIPS (Federazione italiana pesca sportiva) e due designati dalle altre associazioni operanti a livello regionale; 12) un rappresentante designato dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; 13) un rappresentante designato dall'unione regionale delle bonifiche; 14) un rappresentante designato dalla federazione unitaria sindacale regionale; 15) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti nella Regione; 16) un esperto di ittiologia dell'universita' di Roma; 17) un esperto di acquacoltura dell'universita' della Tuscia di Viterbo; 18) un rappresentante dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio). 2. La commissione consultiva regionale e' costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca e dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati. 3. La commissione consultiva ha sede presso l'assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca; essa e' convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte l'anno per formulare pareri sull'attivita' della Regione in materia di pesca. 4. Puo' essere altresi' convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 5. Le sedute della commissione sono valide con l'intervento della meta' piu' uno dei membri ed in seconda convocazione con l'intervento di un terzo piu' uno dei membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 6. Svolge le funzioni di segretario della commissione il dirigente dell'ufficio pesca regionale. 7. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente. 8. La commissione e' convocata mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine puo' essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 9. La commissione consultiva regionale esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia di pesca e di allevamento ittico nelle acque interne, avanza proposte e suggerimenti per i programmi regionali di ripopolamento ittico, di programmi produttivi, di studi ed indagini sulle acque e sull'ittiofauna e sulla razionale gestione dei corpi idrici ai fini della conservazione delle specie acquatiche e del potenziamento del patrimonio ittico, nonche' sulle modalita' del coordinamento previsto dall'articolo 9, lettera d), della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, da parte della Giunta regionale, delle attivita' svolte dalle amministrazioni provinciali nell'ambito delle deleghe ricevute. 10. La commissione, inoltre, propone direttive di carattere generale sulle concessioni di acquacoltura e piscicoltura nonche' per la difesa dell'integrita' e della qualita' delle acque ai fini della conservazione del patrimonio ittico.