Art. 5. Commissioni consultive provinciali 1. Presso ogni provincia viene istituita una commissione consultiva provinciale per la pesca nella acque interne della quale si avvale l'amministrazione provinciale, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o ad essa delegate in materia di pesca, in sostituzione della commissione provinciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1349. 2. La commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne e' nominata con provvedimento del presidente della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' composta da: 1) il presidente della giunta provinciale o suo delegato che la presiede; 2) un esperto dell'ufficio pesca dell'amministrazione provinciale; 3) il dirigente del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca, o suo delegato; 4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma; 5) un rappresentante della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; 6) tre rappresentanti dei pescatori di mestiere operanti nella provincia designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative; 7) due rappresentanti della federazione italiana pesca sportiva (FIPS) e due rappresentanti delle altre associazioni riconosciute operanti a livello regionale; 8) il coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato; 9) il dirigente del settore opere e lavori pubblici o suo delegato; 10) un rappresentante designato dalla federazione sindacale unitaria provinciale; 11) un rappresentante designato dalle comunita' montane; 12) un rappresentante dei produttori del settore dell'acquacoltura, ove esistano. 3. Funge da segretario un funzionario provinciale nominato dalla commissione nella prima riunione su proposta del presidente della giunta provinciale. 4. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. 5. Per le modalita' di convocazione, la validita' delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme di cui al precedente articolo. 6. La commissione consultiva provinciale formula suggerimenti e pareri su tutte le iniziative dell'amministrazione provinciale volte a incrementare e favorire la pesca, i ripopolamenti, la piscicoltura, l'acquacoltura, la tutela dell'ittiofauna e la valorizzazione degli ambienti naturali, esprime pareri sui provvedimenti delle province riguardanti le limitazioni e i divieti temporanei; propone e coordina gli studi e le ricerche sulla consistenza dell'ittiofauna nelle acque pubbliche e private, formula proposte di programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore.