Art. 6. P r o g r a m m i 1. Sulla base degli indirizzi di carattere generale emanati dal Consiglio regionale in ossequio al dettato dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 68 e sulla base delle proposte ed i suggerimenti della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4, la Giunta regionale predispone, in confonnita' con le norme sulle procedure della programmazione di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, di intesa con le amministrazioni provinciali, programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto altresi' delle iniziative proposte da comunita' montane e comuni nonche' da altri operatori pubblici e privati. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, tenendo conto delle proposte e delle iniziative delle amministrazioni provinciali predisporra' la carta ittica regionale ed un piano di settore per la pesca e l'acquacoltura. 3. La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attivita' programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma della presente legge. 4. La Regione e le province, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di pesca, possono avvalersi della collaborazione di istituti ed enti pubblici e privati che svolgono la propria attivita' nel settore della pesca e dell'acquacoltura prescelti con motivato provvedimento per la particolare competenza in materia, sempreche' non sia possibile provvedere in via prioritaria a mezzo dello stabilimento ittiogenico e/o dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.