Art. 2.
                             Destinatari
 
   1. Sono  destinatari  degli  interventi  previsti  dalla  presente
legge:
     a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora
fuori  del  territorio  regionale  e  che  conservino la nazionalita'
italiana, nonche' i coniugi ed i discendenti, anche se  non  nati  in
Sardegna, purche' abbiano almeno un genitore sardo;
     b)  i  figli  di  cittadini  di  origine sarda che conservino la
nazionalita' italiana;
     c) le aggregazioni di sardi costituiti in circoli  in  Italia  o
all'estero, secondo le leggi dello Stato ospitante e i principi della
Costituzione  italiana  e  dello  Statuto  sardo,  le federazioni dei
circoli degli emigrati  sardi  e  le  associazioni  di  tutela  degli
emigrati.