Art. 2. Destinatari 1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge: a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalita' italiana, nonche' i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purche' abbiano almeno un genitore sardo; b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalita' italiana; c) le aggregazioni di sardi costituiti in circoli in Italia o all'estero, secondo le leggi dello Stato ospitante e i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo, le federazioni dei circoli degli emigrati sardi e le associazioni di tutela degli emigrati.