Art. 3. Tipologia degli interventi 1. La Regione sarda persegue la realizzazione degli obiettivi della presente legge attraverso incentivazioni finanziarie e servizi rivolti: a) ad agevolare l'esercizio del diritto di voto ai residenti fuori della Sardegna; b) a favorire l'associazionismo tra i sardi all'estero e in Italia; c) ad assicurare l'assistenza morale e materiale agli emigrati ed alle loro famiglie, anche in materia di rapporto di lavoro, sicurezza sociale e pensionistica; d) a garantire i collegamenti culturali ed informativi con l'Isola; e) a favorire il reinserimento di quanti intendano rientrare in Sardegna; f) a favorire l'integrazione sociale, culturale e linguistica dei sardi all'estero; g) ad agevolare e favorire l'attivita' economica di quanti intendano rientrare in Sardegna; h) a garantire il reinserimento abitativo; i) a favorire il flusso informativo e le iniziative intraprese dagli emigrati utili allo sviluppo dell'economia e della cultura sarde.