Art. 3.
                     Tipologia degli interventi
 
   1.  La  Regione  sarda  persegue  la realizzazione degli obiettivi
della presente legge attraverso incentivazioni finanziarie e  servizi
rivolti:
     a)  ad  agevolare  l'esercizio  del diritto di voto ai residenti
fuori della Sardegna;
     b) a favorire l'associazionismo tra  i  sardi  all'estero  e  in
Italia;
     c)  ad  assicurare l'assistenza morale e materiale agli emigrati
ed alle loro famiglie,  anche  in  materia  di  rapporto  di  lavoro,
sicurezza sociale e pensionistica;
     d)  a  garantire  i  collegamenti  culturali  ed informativi con
l'Isola;
     e) a favorire il reinserimento di quanti intendano rientrare  in
Sardegna;
     f)  a  favorire  l'integrazione sociale, culturale e linguistica
dei sardi all'estero;
     g) ad agevolare  e  favorire  l'attivita'  economica  di  quanti
intendano rientrare in Sardegna;
     h) a garantire il reinserimento abitativo;
     i)  a  favorire il flusso informativo e le iniziative intraprese
dagli emigrati utili allo  sviluppo  dell'economia  e  della  cultura
sarde.