Art. 4.
                 Piano triennale e programma annuale
 
   1.  Gli  interventi  previsti  dalla  presente  legge sono attuati
attraverso un piano triennale articolato per anni.
   2. ll piano triennale e' approvato con deliberazione della  Giunta
regionale,   su   proposta   dell'Assessore   regionale  del  lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza  sociale,  sentite
la  Consulta  di  cui  all'articolo  24  della  presente  legge  e la
competente Commissione consiliare.
   3. I programmi annuali sono approvati entro il 30 aprile  di  ogni
anno   con   deliberazione   della   Giunta  regionale,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  del  lavoro,   formazione   professionale,
cooperazione   e  sicurezza  sociale,  sentita  la  Consulta  di  cui
all'articolo 24 della presente legge.
   4. Alla realizzazione degli interventi provvede il  Fondo  sociale
della  Regione  sarda istituito con la legge regionale 7 aprile 1985,
n. 10.
   5. Il piano triennale di interventi e' trasmesso al Governo per la
previa intesa ai sensi dell'articolo 4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.