Art. 4. Piano triennale e programma annuale 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati attraverso un piano triennale articolato per anni. 2. ll piano triennale e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite la Consulta di cui all'articolo 24 della presente legge e la competente Commissione consiliare. 3. I programmi annuali sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita la Consulta di cui all'articolo 24 della presente legge. 4. Alla realizzazione degli interventi provvede il Fondo sociale della Regione sarda istituito con la legge regionale 7 aprile 1985, n. 10. 5. Il piano triennale di interventi e' trasmesso al Governo per la previa intesa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.