la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  Ai  sensi dell'articolo 4, lettera i), dello Statuto speciale,
dell'articolo 25, sedicesimo comma, della legge 23 dicembre 1978,  n.
833 e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1985, n.
595,  con  la  presente  legge  la  Regione  Autonoma  della Sardegna
disciplina le prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta
nel territorio nazionale ed all'estero, stabilendone i criteri  e  le
modalita' di fruizione.