la seguente legge:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Ai sensi dell'articolo 4, lettera i), dello Statuto speciale,
dell'articolo 25, sedicesimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1985, n.
595, con la presente legge la Regione Autonoma della Sardegna
disciplina le prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta
nel territorio nazionale ed all'estero, stabilendone i criteri e le
modalita' di fruizione.