Art. 2.
                          Principi generali
 
   1.  Ai  sensi  dell'articolo  25, sedicesimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 3, primo e secondo comma, della
legge 23 ottobre 1985, n. 595, l'assistenza  sanitaria  e'  di  norma
erogata   in  forma  diretta  attraverso  le  strutture  pubbliche  o
convenzionate del Servizio sanitario.
   2. Il  ricorso  a  forme  di  assistenza  indiretta  ha  carattere
straordinario   ed   e'   ammesso   esclusivamente   per  prestazioni
preventivamente autorizzate  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla
presente legge.