Art. 2.
Principi generali
1. Ai sensi dell'articolo 25, sedicesimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 3, primo e secondo comma, della
legge 23 ottobre 1985, n. 595, l'assistenza sanitaria e' di norma
erogata in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o
convenzionate del Servizio sanitario.
2. Il ricorso a forme di assistenza indiretta ha carattere
straordinario ed e' ammesso esclusivamente per prestazioni
preventivamente autorizzate secondo le modalita' stabilite dalla
presente legge.