Art. 3.
                     Contenuto delle prestazioni
                       di assistenza indiretta
 
   1.  L'assistenza indiretta consiste nel rimborso totale o parziale
delle  spese  sanitarie  sostenute  per  prestazioni   sanitarie   di
diagnosi,  cura e riabilitazione fatta eccezione per le spese di com-
fort alberghiero non comprese nella retta di degenza.
   2. Nel caso di ricorso a strutture sanitarie ubicate al  di  fuori
del  territorio  regionale  sono  inoltre  concessi contributi per le
spese di viaggio e di soggiorno.
   3. I contributi di cui al comma  precedente  sono  concessi  anche
quando  la prestazione sanitaria e' erogata in forma diretta, purche'
sia stata preventivamente autorizzata con le modalita' previste dagli
articoli 10 e 20 della presente legge.