Art. 3.
Contenuto delle prestazioni
di assistenza indiretta
1. L'assistenza indiretta consiste nel rimborso totale o parziale
delle spese sanitarie sostenute per prestazioni sanitarie di
diagnosi, cura e riabilitazione fatta eccezione per le spese di com-
fort alberghiero non comprese nella retta di degenza.
2. Nel caso di ricorso a strutture sanitarie ubicate al di fuori
del territorio regionale sono inoltre concessi contributi per le
spese di viaggio e di soggiorno.
3. I contributi di cui al comma precedente sono concessi anche
quando la prestazione sanitaria e' erogata in forma diretta, purche'
sia stata preventivamente autorizzata con le modalita' previste dagli
articoli 10 e 20 della presente legge.