Art. 5.
               Efficacia temporale dell'autorizzazione
                  per prestazioni sanitarie singole
                    o in continuita' terapeutica
 
   1. Nei casi di prestazioni sanitarie erogabili in una sola volta e
di prestazioni sanitarie che richiedono la  continuita'  terapeutica,
l'efficacia  temporale dell'autorizzazione e' determinata dall'organo
che la rilascia sulla base delle indicazioni formulate nella proposta
sanitaria allegata dal richiedente.
   2. La determinazione di termini di  efficacia  dell'autorizzazione
difformi da quelli della proposta terapeutica deve essere motivata.