Art. 5.
Efficacia temporale dell'autorizzazione
per prestazioni sanitarie singole
o in continuita' terapeutica
1. Nei casi di prestazioni sanitarie erogabili in una sola volta e
di prestazioni sanitarie che richiedono la continuita' terapeutica,
l'efficacia temporale dell'autorizzazione e' determinata dall'organo
che la rilascia sulla base delle indicazioni formulate nella proposta
sanitaria allegata dal richiedente.
2. La determinazione di termini di efficacia dell'autorizzazione
difformi da quelli della proposta terapeutica deve essere motivata.