Art. 6.
Efficacia temporale dell'autorizzazione
per trattamenti terapeutici ripetuti
1. Nel caso di prestazioni sanitarie che richiedono piu'
trattamenti terapeutici l'autorizzazione ha efficacia per tutti i
trattamenti effettuati entro l'anno dalla data di emanazione del
provvedimento a condizione che:
a) il richiedente produca all'atto della domanda di
autorizzazione, o successivamente al primo trattamento terapeutico,
una proposta sanitaria attestante la necessita' di trattamenti
ripetuti;
b) l'organo competente all'emanazione del provvedimento non
eccepisca sulla validita' della richiesta entro il termine previsto
per concedere l'autorizzazione, o - nel caso di domanda successiva al
primo trattamento - entro 20 giorni dalla richiesta medesima.
2. Quando l'organo competente eccepisce sulla validita' della
richiesta determina contestualmente il numero di cicli terapeutici
che si intendono autorizzati, fornendone adeguata motivazione.
3. Quando la domanda e' presentata successivamente al primo
trattamento la proposta sanitaria attestante la necessita' di
trattamenti ripetuti deve essere rilasciata da presidio sanitario che
ha erogato la prestazione.