Art. 6.
               Efficacia temporale dell'autorizzazione
                per trattamenti terapeutici ripetuti
 
   1.   Nel   caso  di  prestazioni  sanitarie  che  richiedono  piu'
trattamenti terapeutici l'autorizzazione ha  efficacia  per  tutti  i
trattamenti  effettuati  entro  l'anno  dalla  data di emanazione del
provvedimento a condizione che:
     a)  il   richiedente   produca   all'atto   della   domanda   di
autorizzazione,  o  successivamente al primo trattamento terapeutico,
una  proposta  sanitaria  attestante  la  necessita'  di  trattamenti
ripetuti;
     b)  l'organo  competente  all'emanazione  del  provvedimento non
eccepisca sulla validita' della richiesta entro il  termine  previsto
per concedere l'autorizzazione, o - nel caso di domanda successiva al
primo trattamento - entro 20 giorni dalla richiesta medesima.
   2.  Quando  l'organo  competente  eccepisce  sulla validita' della
richiesta determina contestualmente il numero  di  cicli  terapeutici
che si intendono autorizzati, fornendone adeguata motivazione.
   3.  Quando  la  domanda  e'  presentata  successivamente  al primo
trattamento  la  proposta  sanitaria  attestante  la  necessita'   di
trattamenti ripetuti deve essere rilasciata da presidio sanitario che
ha erogato la prestazione.