Art. 3.
                            Agevolazioni
 
   1.  Ai soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano le iniziative
indicate all'articolo 1 possono essere concessi contributi  in  conto
capitale  in  misura nonsuperiore al limite massimo di cui al comma 1
dell'articolo 7 della legge provinciale 22 agosto 1988, n.  27,  come
modificata   dalla   legge  provinciale  13  dicembre  1990,  n.  33,
concernente, "Interventi per la riqualificazione ed il  potenziamento
della  ricettivita'  alberghiera", e secondo le tipologie previste al
comma 2 del medesimo articolo.
   2.  Le  agevolazioni  disposte  con  il  presente  capo  non  sono
cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi provinciali,
regionali o statali.