Art. 3. Agevolazioni 1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano le iniziative indicate all'articolo 1 possono essere concessi contributi in conto capitale in misura nonsuperiore al limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, come modificata dalla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, concernente, "Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettivita' alberghiera", e secondo le tipologie previste al comma 2 del medesimo articolo. 2. Le agevolazioni disposte con il presente capo non sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.