Art. 5. Modalita' per la richiesta delle agevolazioni e valutazione delle domande 1. Ai fini della presentazione, della valutazione nonche' dell'ammissibilita' delle domande di agevolazione, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, come modificata dalla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33.