Art. 5.
            Modalita' per la richiesta delle agevolazioni
                     e valutazione delle domande
 
   1.   Ai   fini  della  presentazione,  della  valutazione  nonche'
dell'ammissibilita' delle domande di agevolazione,  si  applicano  le
disposizioni  degli  articoli 8 e 9 della legge provinciale 22 agosto
1988, n. 27, come modificata  dalla  legge  provinciale  13  dicembre
1990, n. 33.