(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 24 settembre 1991) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 50 della legge provinciale 4 agosto 1986 n. 21 e suc- cessive modificazioni il quale stabilisce che le modalita' di formazione dei bilanci delle A.P.T. e del loro assestamento, nonche' le disposizioni in materia di contabilita' non previste dalla legge precitata, siano disciplinate con apposite norme regolamentari della provincia; Vista la delibera della giunta provinciale n. 6899 di data 31 maggio 1991 con cui e' stato approvato il regolamento di contabilita' previsto dalla richiamata norma; Preso atto che con la citata deliberazione e' stato stabilito di demandare al presidente della giunta provinciale l'emanazione del relativo decreto di approvazione del regolamento; Decreta: 1) di approvare il regolamento di contabilita' delle Aziende di promozione turistica previsto dall'art. 50 della legge provinciale 4 agosto 1986 n. 21 e successive modificazioni nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 2) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, parte prima. Trento, 1 luglio 1991 MALOSSINI Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1991 Registro n. 47, foglio n. 42. ----------------- REGOLAMENTO IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA. Art. 1. Bilancio pluriennale 1. L'azienda approva ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale elaborato tenendo conto degli indirizzi e delle prescrizioni fissate dal piano di politica turistica e dai relativi progetti. 2. Il bilancio pluriennale e' redatto in termini di competenza e copre un periodo non superiore al quinquennio in relazione a quanto previsto per il bilancio della provincia. Esso e' approvato con il medesimo atto di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato annualmente ricostituendone l'iniziale estensione.