(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
   della regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 24 settembre 1991)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto l'art. 50 della legge provinciale 4 agosto 1986 n. 21 e suc-
cessive  modificazioni  il  quale  stabilisce  che  le  modalita'  di
formazione  dei bilanci delle A.P.T. e del loro assestamento, nonche'
le disposizioni in materia di contabilita' non previste  dalla  legge
precitata,  siano disciplinate con apposite norme regolamentari della
provincia;
   Vista la delibera della giunta provinciale  n.  6899  di  data  31
maggio 1991 con cui e' stato approvato il regolamento di contabilita'
previsto dalla richiamata norma;
   Preso  atto  che con la citata deliberazione e' stato stabilito di
demandare al presidente della  giunta  provinciale  l'emanazione  del
relativo decreto di approvazione del regolamento;
 
                              Decreta:
 
   1)  di  approvare  il regolamento di contabilita' delle Aziende di
promozione turistica previsto dall'art. 50 della legge provinciale  4
agosto  1986  n. 21 e successive modificazioni nel testo allegato che
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
   2) di pubblicare il  presente  decreto  nel  Bollettino  ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige, parte prima.
    Trento, 1› luglio 1991
 
                              MALOSSINI
 
 Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1991
Registro n. 47, foglio n. 42.
                          -----------------
REGOLAMENTO IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA' GENERALE DELLE
   AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA.
 
                               Art. 1.
                        Bilancio pluriennale
 
   1.  L'azienda  approva  ogni anno, insieme al bilancio annuale, un
bilancio pluriennale elaborato tenendo conto degli indirizzi e  delle
prescrizioni  fissate  dal piano di politica turistica e dai relativi
progetti.
   2. Il bilancio pluriennale e' redatto in termini di  competenza  e
copre  un  periodo non superiore al quinquennio in relazione a quanto
previsto per il bilancio della provincia. Esso e'  approvato  con  il
medesimo atto di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato
annualmente ricostituendone l'iniziale estensione.