Art. 2.
                Soggetti e livelli di pianificazione
 
   1. Al fine di assicurare la piena partecipazione degli enti locali
al  processo di pianificazione nonche' di conseguire una razionale ed
equilibrata ripartizione di competenze e  responsabilita'  attuative,
sono soggetti di pianificazione territoriale ed urbanistica:
    a)  la  Regione,  con  compiti di indirizzo generale e di diretta
attuazione per quanto concerne le trasformazioni territoriali  e  gli
interventi  di  rilevanza  regionale  promossi  da  enti  pubblici  e
privati;
    b)  le  Province,  con  compiti  di  coordinamento   territoriale
sovraccomunale   e   di   specificazione   delle   indicazioni  della
pianificazione sovraordinata,  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
Titolo  III  della  presente legge in attuazione della legge 8 giugno
1990, n. 142;
    c) i Comuni, con i compiti di  specificazione  delle  indicazioni
della  pianificazione  sovraordinata,  di  indirizzo  generale  e  di
diretta attuazione per quanto concerne le trasformazioni territoriali
e gli interventi di rilevanza comunale.