Art. 2. Soggetti e livelli di pianificazione 1. Al fine di assicurare la piena partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione nonche' di conseguire una razionale ed equilibrata ripartizione di competenze e responsabilita' attuative, sono soggetti di pianificazione territoriale ed urbanistica: a) la Regione, con compiti di indirizzo generale e di diretta attuazione per quanto concerne le trasformazioni territoriali e gli interventi di rilevanza regionale promossi da enti pubblici e privati; b) le Province, con compiti di coordinamento territoriale sovraccomunale e di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) i Comuni, con i compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, di indirizzo generale e di diretta attuazione per quanto concerne le trasformazioni territoriali e gli interventi di rilevanza comunale.