Art. 3. Strumenti di pianificazione 1. In coerenza con l'articolazione dei soggetti e livelli di pianificazione, di cui all'articolo 2, la pianificazione territoriale ed urbanistica si attua attraverso i seguenti strumenti: a) a livello regionale, con il piano territoriale generale (PTRG) ed i relativi strumenti di attuazione; b) a livello provinciale, con i piani territoriali provinciali di coordinamento (PTPC); c) a livello comunale, con i piani regolatori generali comunali (PRGC), i relativi strumenti di attuazione ed il regolamento edilizio. 2. Sono strumenti di pianificazione a livello infraregionale i piani speciali degli altri enti pubblici ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi. Per il coordinamento di tali funzioni con quelle di competenza regionale, provinciale e comunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51.