Art. 3.
                     Strumenti di pianificazione
 
   1. In coerenza con  l'articolazione  dei  soggetti  e  livelli  di
pianificazione, di cui all'articolo 2, la pianificazione territoriale
ed urbanistica si attua attraverso i seguenti strumenti:
    a) a livello regionale, con il piano territoriale generale (PTRG)
ed i relativi strumenti di attuazione;
    b) a livello provinciale, con i piani territoriali provinciali di
coordinamento (PTPC);
    c)  a  livello comunale, con i piani regolatori generali comunali
(PRGC),  i  relativi  strumenti  di  attuazione  ed  il   regolamento
edilizio.
   2.  Sono  strumenti  di  pianificazione a livello infraregionale i
piani speciali degli altri enti pubblici ai  quali  leggi  statali  o
regionali   attribuiscono   specifiche   funzioni  di  pianificazione
territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi. Per  il
coordinamento  di  tali  funzioni con quelle di competenza regionale,
provinciale  e  comunale  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 51.