Art. 12.
                  Uffici e personale delle Sezioni
 
   1. Per gli uffici e il personale addetto alle Sezioni, valgono  le
disposizioni di cui agli articoli 16, 170 e 171 della legge regionale
10 giugno 1991, n. 12.
   2.  La  Giunta  regionale  fornisce alle Sezioni le strutture e il
personale  per  far   fronte   alle   esigenze,   anche   temporanee,
dell'attivita' di controllo e di consulenza.