Art. 12. Uffici e personale delle Sezioni 1. Per gli uffici e il personale addetto alle Sezioni, valgono le disposizioni di cui agli articoli 16, 170 e 171 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. 2. La Giunta regionale fornisce alle Sezioni le strutture e il personale per far fronte alle esigenze, anche temporanee, dell'attivita' di controllo e di consulenza.