Art. 13. Commissione tecnica consultiva 1. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione, di cui all'art. 21, e' istituita una Commissione tecnica consultiva. 2. La Commissione e' presieduta dal Segretario generale della programmazione. 3. Fanno parte della Commissione l'assistente per l'area legislativa legale e di controllo, che la presiede in caso di assenza o impedimento del Segretario generale della programmazione, il dirigente generale del Dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo, il dirigente generale del Dipartimento enti locali, i dirigenti generali degli uffici delle Sezioni, due dirigenti generali regionali e tre esperti nelle materie giuridico- amministrative designati dalla Giunta regionale. Svolge le funzioni di segreteria un funzionario del Dipartimento per la funzione di controllo. 4. La Commissione viene costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. 5. Ai componenti esperti viene corrisposto un compenso forfettario, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, nell'importo massimo previsto dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.