Art. 13.
                   Commissione tecnica consultiva
 
   1. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione, di cui all'art. 21,
e' istituita una Commissione tecnica consultiva.
   2.  La  Commissione  e'  presieduta  dal Segretario generale della
programmazione.
   3.  Fanno  parte  della  Commissione   l'assistente   per   l'area
legislativa legale e di controllo, che la presiede in caso di assenza
o  impedimento  del  Segretario  generale  della  programmazione,  il
dirigente  generale  del  Dipartimento  per  il  coordinamento  della
funzione  di  controllo,  il dirigente generale del Dipartimento enti
locali,  i  dirigenti  generali  degli  uffici  delle  Sezioni,   due
dirigenti  generali  regionali e tre esperti nelle materie giuridico-
amministrative designati dalla Giunta regionale. Svolge  le  funzioni
di  segreteria  un  funzionario  del  Dipartimento per la funzione di
controllo.
   4. La Commissione viene  costituita  con  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale.
   5.   Ai   componenti   esperti   viene   corrisposto  un  compenso
forfettario, per  ogni  giornata  di  effettiva  partecipazione  alle
sedute,  nell'importo  massimo  previsto  dall'art.  187  della legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12.