Art. 5.
     Funzioni del Presidente e del Vicepresidente della Sezione
 
   1. Il Presidente rappresenta la Sezione,  convoca  e  presiede  le
sedute,  fissa l'ordine del giorno, designa i relatori e sovraintende
agli uffici.
   2. In caso di assenza o impedimento del  Presidente,  le  relative
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
   3.  In  caso  di  assenza o impedimento sia del Presidente che del
Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal  componente
elettivo piu' anziano di eta'.