Art. 5. Funzioni del Presidente e del Vicepresidente della Sezione 1. Il Presidente rappresenta la Sezione, convoca e presiede le sedute, fissa l'ordine del giorno, designa i relatori e sovraintende agli uffici. 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. 3. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal componente elettivo piu' anziano di eta'.