Art. 7.
    Incompatibilita', ineleggibilita' e decadenza dei componenti
 
   1. I casi di incompatibilita' e ineleggibilita' con la funzione di
componente della Sezione sono indicati dalla legge statale.
   2.  Le  cause  sopravvenute  di ineleggibilita' e incompatibilita'
comportano la decadenza.
   3. E', altresi', causa di decadenza l'assenza ingiustificata a tre
sedute consecutive, oppure a un numero di sedute  almeno  pari  a  un
terzo di quelle svoltesi in ogni trimestre.
   4.  Le  cause  di  decadenza  sono  contestate  per  iscritto  dal
Presidente della Sezione all'interessato, il  quale  ha  facolta'  di
controdedurre nei dieci giorni successivi.
   5.  Qualora  l'ipotesi  di  decadenza riguardi il Presidente della
Sezione, la contestazione e' effettuata dal Presidente  della  Giunta
regionale.
   6.  Qualora  l'interessato  non  abbia prodotto le giustificazioni
richieste  o  non  abbia  rimosso  le  cause  di  incompatibilita'  o
ineleggibilita'   sopravvenute,   la   decadenza,   in  relazione  al
procedimento esperito, e' dichiarata dal Consiglio  regionale  per  i
componenti  elettivi  o dal Presidente della Giunta regionale per gli
altri.