Art. 7. Incompatibilita', ineleggibilita' e decadenza dei componenti 1. I casi di incompatibilita' e ineleggibilita' con la funzione di componente della Sezione sono indicati dalla legge statale. 2. Le cause sopravvenute di ineleggibilita' e incompatibilita' comportano la decadenza. 3. E', altresi', causa di decadenza l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, oppure a un numero di sedute almeno pari a un terzo di quelle svoltesi in ogni trimestre. 4. Le cause di decadenza sono contestate per iscritto dal Presidente della Sezione all'interessato, il quale ha facolta' di controdedurre nei dieci giorni successivi. 5. Qualora l'ipotesi di decadenza riguardi il Presidente della Sezione, la contestazione e' effettuata dal Presidente della Giunta regionale. 6. Qualora l'interessato non abbia prodotto le giustificazioni richieste o non abbia rimosso le cause di incompatibilita' o ineleggibilita' sopravvenute, la decadenza, in relazione al procedimento esperito, e' dichiarata dal Consiglio regionale per i componenti elettivi o dal Presidente della Giunta regionale per gli altri.