Art. 3.
        Competenze del comitato e delle sezioni di controllo
 
   1.  Il  comitato regionale esercita esclusivamente il controllo di
legittimita' sugli atti delle province, dei consorzi a partecipazione
provinciale nonche'  degli  enti  dipendenti  dalla  Regione  di  cui
all'art.  49  dello  statuto  regionale,  per  questi ultimi nei modi
previsti dalla legge regionale 10 aprile 1990, n. 19.
   2.  Le  sezioni provinciali esercitano esclusivamente il controllo
di legittimita' sugli atti dei comuni, delle comunita'  montane,  dei
consorzi  tra enti locali e partecipazione comunale, dei consorzi per
i nuclei di industrializzazione,  dei  consorzi  di  bonifica,  delle
I.P.A.B.    aventi    sede    nel   territorio   provinciale,   delle
amministrazioni separate dei beni civici  frazionali  e  degli  altri
enti a dimensione sub-provinciale.