Art. 3. Competenze del comitato e delle sezioni di controllo 1. Il comitato regionale esercita esclusivamente il controllo di legittimita' sugli atti delle province, dei consorzi a partecipazione provinciale nonche' degli enti dipendenti dalla Regione di cui all'art. 49 dello statuto regionale, per questi ultimi nei modi previsti dalla legge regionale 10 aprile 1990, n. 19. 2. Le sezioni provinciali esercitano esclusivamente il controllo di legittimita' sugli atti dei comuni, delle comunita' montane, dei consorzi tra enti locali e partecipazione comunale, dei consorzi per i nuclei di industrializzazione, dei consorzi di bonifica, delle I.P.A.B. aventi sede nel territorio provinciale, delle amministrazioni separate dei beni civici frazionali e degli altri enti a dimensione sub-provinciale.