Art. 3.
                Costituzione della comunita' montana
 
   1.  Tra  i  comuni  il  cui territorio, o parte di esso, ricade in
ciascuna delle zone omogenee, di cui all'art. 2 della presente legge,
e' costituita, in attuazione degli articoli 28 e  29  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, la comunita' montana, ente locale, allo scopo di
promuovere   la   valorizzazione   della  zona  montana,  l'esercizio
associato delle funzioni comunali, nonche'  la  fusione  di  tutti  o
parte dei comuni associati.