Art. 3. Costituzione della comunita' montana 1. Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee, di cui all'art. 2 della presente legge, e' costituita, in attuazione degli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la comunita' montana, ente locale, allo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonche' la fusione di tutti o parte dei comuni associati.