Art. 8.
                            S t a t u t o
 
   1. La comunita' montana adotta il proprio  statuto  ai  sensi  del
comma 2 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   2.  Lo  statuto,  nell'ambito  dei  principi  fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in
particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento dei
propri uffici e dei servizi pubblici. Lo statuto  disciplina  inoltre
le  forme:  della collaborazione fra la comunita' montana, i comuni e
gli  altri  enti  operanti  sul  territorio;   della   partecipazione
popolare;   dell'accesso   dei  cittadini  alle  informazioni  ed  ai
procedimenti amministrativi.
   3. Lo statuto  determina  altresi'  la  sede  e  la  denominazione
dell'ente.