Art. 8. S t a t u t o 1. La comunita' montana adotta il proprio statuto ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici. Lo statuto disciplina inoltre le forme: della collaborazione fra la comunita' montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio; della partecipazione popolare; dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. 3. Lo statuto determina altresi' la sede e la denominazione dell'ente.