Art. 9. Variazioni e fatture dei beni soggetti ad inventario 1. Qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio mobiliare deliberata dalla Giunta regionale e' annotata negli inventari. 2. Alle fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad inventario e' allegato il verbale di collaudo redatto da apposita commissione tecnica formata da personale regionale. Ad esse e', altresi', allegato il buono di carico per introduzione inventariale con l'indicazione del numero di inventario assegnato.