Art. 9.
        Variazioni e fatture dei beni soggetti ad inventario
 
   1. Qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio
mobiliare  deliberata  dalla  Giunta  regionale  e'  annotata   negli
inventari.
   2.  Alle  fatture  riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad
inventario e' allegato il verbale di  collaudo  redatto  da  apposita
commissione  tecnica  formata  da  personale  regionale.  Ad esse e',
altresi', allegato il buono di carico per  introduzione  inventariale
con l'indicazione del numero di inventario assegnato.