Art. 10.
                  Presidenza del consiglio comunale
 
   1.  Il  consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento,
convalida  e  surroga,  procede  all'elezione  nel  suo  seno  di  un
presidente,  per la cui elezione e' richiesta alla prima votazione la
maggioranza  assoluta  dei  componenti  il  consiglio;   in   seconda
votazione   risulta  eletto  il  candidato  che  abbia  riportato  la
maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresi'  un  vice
presidente.
   2.  In  caso  di assenza o impedimento il presidente e' sostituito
dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento  di  questo,
dal  consigliere  presente  che  ha  riportato  il  maggior numero di
preferenze individuali.
   3.  Il  consiglio  comunale  e'  convocato  dal   presidente   con
all'ordine  del  giorno  gli adempimenti previsti dalla legge o dallo
statuto e, compatibilmente  con  questi,  dando  la  precedenza  alle
proposte del sindaco.
   4.  La  prima  convocazione del consiglio comunale e' disposta dal
presidente uscente.
   5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione  e'
disposta  dal  consigliere  neo-eletto  che  ha  riportato il maggior
numero di preferenze individuali al quale spetta, in  ogni  caso,  la
presidenza   provvisoria   della   assemblea  fino  all'elezione  del
presidente.
   6.  La  prima  convocazione  del consiglio comunale, eletto per la
prima volta secondo le disposizioni di cui alla  presente  legge,  e'
disposta   dal   sindaco   uscente   entro   quindici   giorni  dalla
proclamazione degli eletti e la seduta e' presieduta dal  consigliere
piu' anziano per preferenze individuali.
  7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi,
il    segretario    comunale    ne   da'   tempestiva   comunicazione
all'Assessorato  regionale  degli  enti  locali  per   il   controllo
sostitutivo.
   8.  Nei  comuni  con  popolazione  superiore a 30.000 abitanti gli
statuti possono prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza
composto  da  un  numero  massimo  di  tre  componenti  compreso   il
presidente.