Art. 10. Presidenza del consiglio comunale 1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione e' richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresi' un vice presidente. 2. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. 3. Il consiglio comunale e' convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco. 4. La prima convocazione del consiglio comunale e' disposta dal presidente uscente. 5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione e' disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente. 6. La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, e' disposta dal sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta e' presieduta dal consigliere piu' anziano per preferenze individuali. 7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne da' tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo. 8. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti gli statuti possono prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza composto da un numero massimo di tre componenti compreso il presidente.