Art. 2.
Autonomia statutaria
1. Le Comunita' montane hanno autonomia statutaria in armonia con
le leggi statali e regionali.
2. Lo statuto, nei limiti dei principi fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in
particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento
degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra
Comunita' montane e altri Enti locali, della partecipazione popolare,
dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi. Determina altresi' la sede e la denominazione della
Comunita' montana.
3. Lo statuto, in sede di prima votazione, e' deliberato dal
Consiglio della Comunita' montana con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi
entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente
organo regionale, lo statuto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione ed e' affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta
giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione.
5. Il Consiglio delibera lo statuto entro otto mesi dalla data di
costituzione della Comunita' montana. In caso di mancata adozione
dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio che,
nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro
mesi, viene sciolto.