Art. 4.
F u n z i o n i
1. Le Comunita' montane esercitano funzioni ad esse attribuite
dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai
Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunita' montane
funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della
difesa del suolo.
3. La Regione puo' delegare ulteriori funzioni a Comunita' montane
di un ambito provinciale, in considerazione di particolari
opportunita' derivanti da specifiche condizioni e realta' delle zone
montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.
4. Possono altresi' essere delegate alle Comunita' montane
funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta
della provincia interessata, formulata con il consenso delle
Comunita' montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzioni
con la Provincia stessa.