Art. 5.
Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali
1. Le funzioni ed i servizi che i Comuni montani intendono
esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento,
economicita' ed efficienza della gestione, possono essere esercitati
da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno
1990, n. 142 o dalle Comunita' montane, di cui i Comuni montani sono
membri. In caso di concidenza del livello di associazione con
l'intero ambito di una Comunita' montana, l'esercizio associato delle
funzioni e dei servizi e' comunque affidato alla stessa Comunita'
montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere
costituiti consorzi.
2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della
gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di
collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro
aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la
Comunita' montana.
3. Nel caso di gestione dei servizi e delle funzioni di livello
provinciale o di vaste aree intercomunali, che superino gli ambiti
territoriali della Comunita' montana, questa, con il suo consenso,
puo' essere delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a
consorzi fra Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge
8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di partecipazione di ogni
singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunita' montana e' in
tal caso membro dell'assemblea del consorzio ai sensi del comma 4 del
suddetto art. 25.
4. La Comunita' montana non puo' aderire a un consorzio del quale
facciano parte Comuni che contribuiscono la Comunita' montana stessa,
salvo che per la gestione dei parchi. In tal caso, quando l'ambito
territoriale del parco coincide in tutto o in parte con quello della
Comunita' montana, d'intesa tra la Provincia e tutti gli enti
interessati, la gestione del parco puo' essere delegata alla
Comunita' montana.