Art. 7.
                Costituzione delle Comunita' montane
               e definizione dei rapporti patrimoniali
 
   1. Il Presidente della Giunta regionale, con  propri  decreti,  in
conformita'  alle  delimitazioni  territoriali  di  cui  all'art.  6,
indica, per ogni Comunita' montana, i Comuni che ne fanno parte e  la
composizione  degli  organi  provvisori,  stabilendo le modalita' e i
termini  per  la  nomina  del  Consiglio  provvisorio  e  la   seduta
d'insediamento.  Dalla data del decreto decorre la costituzione della
Comunita' montana.
   2.  Qualora  gli  ambiti  territoriali  di  cui  all'art.  6   non
coincidano  con  gli  ambiti  territoriali  delle  Comunita'  montane
costituite ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1973,
n. 30, e si determinano come conseguenza variazioni territoriali,  il
Presidente  della  Giunta regionale, entro un mese dalla costituzione
provvisoria degli organi delle Comunita' montane, sentiti  tutti  gli
enti  interessati,  regola  e  definisce,  con  decreto,  gli aspetti
successori  con  particolare  riguardo  ai   rapporti   patrimoniali,
organizzativi,  amministrativi,  finanziari  e  del personale tra gli
enti medesimi.