Art. 7.
Costituzione delle Comunita' montane
e definizione dei rapporti patrimoniali
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in
conformita' alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6,
indica, per ogni Comunita' montana, i Comuni che ne fanno parte e la
composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalita' e i
termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta
d'insediamento. Dalla data del decreto decorre la costituzione della
Comunita' montana.
2. Qualora gli ambiti territoriali di cui all'art. 6 non
coincidano con gli ambiti territoriali delle Comunita' montane
costituite ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1973,
n. 30, e si determinano come conseguenza variazioni territoriali, il
Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla costituzione
provvisoria degli organi delle Comunita' montane, sentiti tutti gli
enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti
successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali,
organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli
enti medesimi.