Art. 8.
Unione di Comuni montani
1. La fusione di tutti o parte dei Comuni, di cui all'art. 1, si
realizza favorendo l'Unione dei Comuni montani contermini,
appartenenti alla stessa provincia, ferma restando la promozione in
generale di tali forme associative ai sensi del comma 8 dell'art. 26
della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Le Unioni di Comuni possono
costituirsi fra tutti o parte dei Comuni membri di una Comunita'
montana. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della Legge n. 142 del
1990, la Comunita' montana puo' essere trasformata in Unione di
Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione.
2. In tutti i casi in cui la costituzione dell'Unione sia
deliberata da Comuni che non fanno parte di una stessa Comunita'
montana, ovvero da Comuni montani e da Comuni contermini non montani,
si procede con legge regionale alla modifica degli ambiti
territoriali preesistenti, frazionando o accorpando gli ambiti
territoriali preesistenti, ovvero includendo nuovi Comuni ai sensi
del comma 3 dell'art. 28 della Legge n. 142 del 1990.
3. L'Unione di Comuni costituita per trasformazione della
Comunita' montana, oltre all'esercizio di una pluralita' di funzioni
o di servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le
funzioni che a qualsiasi titolo spettano alle Comunita' montane.
4. La trasformazione della Comunita' montana in Unione di Comuni
non priva quest'ultima dei benefici e degli interventi speciali
stabiliti per le Comunita' montane e per la montagna.
5. Ai sensi della presente legge la Regione eroga contributi alle
Unioni di Comuni costituite ai sensi del presente articolo.
6. In caso di trasformazione di una Comunita' montana in Unione di
Comuni le deliberazioni dei singoli Consigli comunali concernenti
l'approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Unione
sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che con proprio
decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della Comunita' montana in
Unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.