Art. 2.
                           S o g g e t t i
 
   1.   Fermi   restando  le  funzioni  ed  i  poteri  di  indirizzo,
programmazione,  verifica  e  controllo  della   Regione   siciliana,
concorrono  alla  programmazione  sanitaria regionale elaborata dalla
Regione le unita' sanitarie locali, le  aziende  ospedaliere  e,  per
quanto  di  competenza,  le  universita' nel rispetto dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 502 del 1992.
   2. Svolgono ruolo consultivo i policlinici universitari, le  prov-
ince  regionali,  le  organizzazioni  regionali  professionali  degli
operatori del settore, le organizzazioni sindacali,  le  associazioni
degli utenti dei servizi sanitari, le altre forze sociali organizzate
e le associazioni di volontariato.
   3.  Le  unita'  sanitarie  locali  possono assumere la gestione di
attivita' o servizi socio assistenziali per conto degli  enti  locali
con  onere a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi
al personale, e con contabilita' separata. L'unita' sanitaria  locale
procede  alla  erogazione  solo  dopo  l'effettiva acquisizione delle
necessarie disponibilita' finanziarie.
   4.  La  Regione  garantisce, nello svolgimento delle attivita' del
servizio sanitario regionale, il coordinamento fra e  con  tutti  gli
enti,  aziende  e  servizi  che svolgono attivita' comunque incidenti
sullo stato della salute dei cittadini.
   5. Alle unita' sanitarie locali, alle  aziende  ospedaliere  e  ai
policlinici universitari sono attribuiti compiti attuativi degli atti
di indirizzo e programmazione adottati dalla Regione siciliana.