Art. 3.
                  Metodologia della programmazione
 
   1.  Sulla  base  del  piano  sanitario  regionale  ciascuna unita'
sanitaria locale e ciascuna azienda ospedaliera predispone  il  piano
annuale  di  attuazione  distinto  per  ognuno  dei settori sanitari,
accompagnato da una relazione nella quale dovranno essere specificati
almeno i seguenti indicatori di processo:
     a) volumi di attivita' svolta;
     b) indicatori di efficienza dei servizi evidenziando le aree  di
sottoutilizzazione  ed  indicando i correttivi da adottare e le rela-
tive esigenze di personale, attrezzature e strutture;
     c) costi desunti dalla contabilita' per centri di costo;
     d) indici di soddisfazione dei livelli minimi assistenziali;
     e) bisogni non soddisfatti individuati, indicando le  necessita'
in  termini di personale, attrezzature e strutture e i relativi costi
presunti;
     f) percentuali di raggiungimento degli obiettivi  assegnati  dal
piano sanitario regionale vigente e cause di eventuali ritardi.
   A  tal  fine l'assessore regionale per la sanita' predisporra' uno
schema di pianificazione tipo.
   2. I piani annuali sono predisposti entro il 30 ottobre di ciascun
anno, nei limiti delle risorse  previste  nel  progetto  di  bilancio
preventivo  della  Regione  per  l'anno  a  cui  gli  stessi piani si
riferiscono, e attuano  la  parte  finanziata  dei  piani  triennali,
tenendo  conto  ed  esplicitando le ulteriori fasi rinviate agli anni
successivi.  Essi  sono  sottoposti  all'approvazione  dell'assessore
regionale  per  la  sanita'  il  quale  provvede  nei  trenta  giorni
successivi.
   3. Il bilancio  preventivo  economico,  che  accompagna  il  piano
annuale  di cui al comma 2, e' approvato dall'assessore regionale per
la sanita', previo parere dell'assessore regionale per  il  bilancio,
che   si  intende  positivo  se  non  reso  entro  venti  giorni  dal
ricevimento.