Art. 3. Metodologia della programmazione 1. Sulla base del piano sanitario regionale ciascuna unita' sanitaria locale e ciascuna azienda ospedaliera predispone il piano annuale di attuazione distinto per ognuno dei settori sanitari, accompagnato da una relazione nella quale dovranno essere specificati almeno i seguenti indicatori di processo: a) volumi di attivita' svolta; b) indicatori di efficienza dei servizi evidenziando le aree di sottoutilizzazione ed indicando i correttivi da adottare e le rela- tive esigenze di personale, attrezzature e strutture; c) costi desunti dalla contabilita' per centri di costo; d) indici di soddisfazione dei livelli minimi assistenziali; e) bisogni non soddisfatti individuati, indicando le necessita' in termini di personale, attrezzature e strutture e i relativi costi presunti; f) percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal piano sanitario regionale vigente e cause di eventuali ritardi. A tal fine l'assessore regionale per la sanita' predisporra' uno schema di pianificazione tipo. 2. I piani annuali sono predisposti entro il 30 ottobre di ciascun anno, nei limiti delle risorse previste nel progetto di bilancio preventivo della Regione per l'anno a cui gli stessi piani si riferiscono, e attuano la parte finanziata dei piani triennali, tenendo conto ed esplicitando le ulteriori fasi rinviate agli anni successivi. Essi sono sottoposti all'approvazione dell'assessore regionale per la sanita' il quale provvede nei trenta giorni successivi. 3. Il bilancio preventivo economico, che accompagna il piano annuale di cui al comma 2, e' approvato dall'assessore regionale per la sanita', previo parere dell'assessore regionale per il bilancio, che si intende positivo se non reso entro venti giorni dal ricevimento.