Art. 4.
                   Procedure di verifica sanitaria
 
   1. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere  verificano
semestralmente  i  risultati  raggiunti, attraverso gli indicatori di
processo di cui al comma 1 dell'art. 3.
   2. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere  elaborano,
con   cadenza   annuale,  attraverso  indicatori  di  risultato,  una
relazione da inviare,  entro  il  30  gennaio  dell'anno  successivo,
all'assessorato  regionale  della  sanita',  secondo  schemi definiti
dall'assessorato  medesimo,  al  fine  della verifica complessiva con
particolare  riferimento  alle  prestazioni  erogate  ed  alle  spese
sostenute.