Art. 4. Procedure di verifica sanitaria 1. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere verificano semestralmente i risultati raggiunti, attraverso gli indicatori di processo di cui al comma 1 dell'art. 3. 2. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere elaborano, con cadenza annuale, attraverso indicatori di risultato, una relazione da inviare, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, all'assessorato regionale della sanita', secondo schemi definiti dall'assessorato medesimo, al fine della verifica complessiva con particolare riferimento alle prestazioni erogate ed alle spese sostenute.