Art. 2.
                       Attivita' di formazione
 
   1. Allo scopo di favorire la formazione di maestranze qualificate,
sia  per  quanto  concerne  l'estrazione del sughero, sia per le fasi
successive  riguardanti  la  lavorazione  e  la  trasformazione,  ivi
comprese le lavorazioni artistiche, la Giunta regionale inserisce nei
piani  pluriennali  ed  annuali  di  formazione,  di  cui  alla legge
regionale  1  giugno  1979,  n.  47  (Ordinamento  della   formazione
professionale    in   Sardegna),   appositi   corsi   di   formazione
professionale.
   2. L'attivita' di formazione si svolge  nell'ambito  dei  poli  di
intensificazione sughericola di cui all'articolo 1.