Art. 2. Attivita' di formazione 1. Allo scopo di favorire la formazione di maestranze qualificate, sia per quanto concerne l'estrazione del sughero, sia per le fasi successive riguardanti la lavorazione e la trasformazione, ivi comprese le lavorazioni artistiche, la Giunta regionale inserisce nei piani pluriennali ed annuali di formazione, di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), appositi corsi di formazione professionale. 2. L'attivita' di formazione si svolge nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola di cui all'articolo 1.