Art. 10. Efficacia del piano regionale e dei piani infraregionali 1. Le previsioni e le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei piani infraregionali, espresse attraverso una rappresentazione grafica idonea ad individuare le aree interessate, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso previste negli strumenti di pianificazione comunale. 2. I comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei piani infraregionali entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione. 3. Alle previsioni del piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei piani infraregionali, nonche' ai relativi aggiornamenti, che incidono sull'uso del suolo, si applicano le misura di salvaguardia di cui all'art. 55 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.