Art. 10.
      Efficacia del piano regionale e dei piani infraregionali
 
   1.  Le previsioni e le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano
regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e  nocivi
e  nei piani infraregionali, espresse attraverso una rappresentazione
grafica   idonea   ad   individuare   le   aree   interessate,   sono
immediatamente  vincolanti  e  prevalgono  sulle diverse destinazioni
d'uso previste negli strumenti di pianificazione comunale.
   2.   I  comuni  territorialmente  interessati  adeguano  i  propri
strumenti urbanistici alle previsioni del piano regionale di  settore
per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  tossici  e  nocivi  e  dei  piani
infraregionali  entro  centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  sul
Bollettino ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione.
   3.   Alle  previsioni  del  piano  regionale  di  settore  per  lo
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei piani  infraregionali,
nonche'  ai  relativi aggiornamenti, che incidono sull'uso del suolo,
si applicano le misura di salvaguardia di cui all'art. 55 della legge
regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.