Art. 3.
           Attivita' formative, informative e dimostrative
 
   1.  La  Regione  elabora  periodicamente un programma di attivita'
formative, informative e dimostrative, al fine di diffondere una piu'
avanzata sensibilita' sociale sui temi della riduzione, del  recupero
e  del  riutilizzo  dei rifiuti. A tal fine possono essere presentate
proposte da  enti  locali,  istituzioni  scolastiche  e  associazioni
ambientaliste, di categoria e del volontariato.
   2.  Il  programma  puo'  essere attuato direttamente dalla Regione
ovvero dai soggetti di cui al comma  1  mediante  la  concessione  di
contributi  a  parziale  o  totale copertura degli oneri relativi. La
Regione con proprio atto provvedera' a definire le priorita'  nonche'
le modalita' di concessione dei contributi medesimi.