Art. 3. Attivita' formative, informative e dimostrative 1. La Regione elabora periodicamente un programma di attivita' formative, informative e dimostrative, al fine di diffondere una piu' avanzata sensibilita' sociale sui temi della riduzione, del recupero e del riutilizzo dei rifiuti. A tal fine possono essere presentate proposte da enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni ambientaliste, di categoria e del volontariato. 2. Il programma puo' essere attuato direttamente dalla Regione ovvero dai soggetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi a parziale o totale copertura degli oneri relativi. La Regione con proprio atto provvedera' a definire le priorita' nonche' le modalita' di concessione dei contributi medesimi.