Art. 4. Strumenti della pianificazione 1. Sono strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti: a) il piano territoriale regionale e il piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui agli artt. 4 e seguenti della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36; b) i piani territoriali infraregionali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 8.