Art. 4.
                   Strumenti della pianificazione
 
   1. Sono strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti:
     a)  il  piano  territoriale  regionale  e  il piano regionale di
settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di  cui  agli
artt. 4 e seguenti della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36;
     b)  i piani territoriali infraregionali per l'organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali di cui  all'art.
8.