Art. 5.
                   Progetti territoriali operativi
 
   1.  Nel  caso  di  interventi complessi e di rilievo programmatico
regionale, proposti anche da soggetti  privati,  non  previsti  negli
strumenti  di  pianificazione  di  cui  all'art.  4, ovvero in attesa
dell'approvazione  degli  stessi,  possono  costituire  strumenti  di
pianificazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti i piani territoriali
operativi (PTO) di cui agli artt. 7 e seguenti della legge  regionale
5 settembre 1988, n. 36.