Art. 5. Progetti territoriali operativi 1. Nel caso di interventi complessi e di rilievo programmatico regionale, proposti anche da soggetti privati, non previsti negli strumenti di pianificazione di cui all'art. 4, ovvero in attesa dell'approvazione degli stessi, possono costituire strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti i piani territoriali operativi (PTO) di cui agli artt. 7 e seguenti della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.