Art. 7.
                     Piano regionale di settore
 
   1. Il piano regionale di settore definisce gli interventi relativi
allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
   2.  Il  piano, nell'ambito degli indirizzi e dei criteri stabiliti
nel piano territoriale di cui all'art. 6, in particolare:
     a) individua le aree potenzialmente idonee  alla  localizzazione
di  impianti  di  smaltimento  di  rifiuti  tossici e nocivi compresi
quelli di iniziativa privata;
     b) individua, in connessione con  i  bacini  di  produzione  dei
rifiuti, il numero, la tipologia e la potenzialita' degli impianti di
smaltimento  di  rifiuti  tossici  e  nocivi  di iniziativa pubblica,
avendo presente l'esigenza di ridurre al minimo la movimentazione dei
rifiuti medesimi;
     c) individua gli impianti di smaltimento di  rifiuti  tossici  e
nocivi  che,  per  le  loro caratteristiche intrinseche o per la loro
specializzazione, assumono valenza interregionale;
     d) indica gli atti  amministrativi  necessari  per  attuare  gli
obiettivi in esso contenuti; indica altresi' i flussi e gli strumenti
finanziari per realizzare gli interventi previsti.
   3.  Il  piano  regionale di settore, in materia di smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi, e' adottato e approvato secondo  le  proce-
dure  previste  dalla  legge  regionale  5  settembre 1988, n. 36. La
Regione provvede all'aggiomamento del piano ogni qualvolta ne ravvisi
la  necessita'  ed  in  relazione  agli   aggiornamenti   del   piano
territoriale regionale di cui agli artt. 4 e 6.