Art. 7. Piano regionale di settore 1. Il piano regionale di settore definisce gli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. 2. Il piano, nell'ambito degli indirizzi e dei criteri stabiliti nel piano territoriale di cui all'art. 6, in particolare: a) individua le aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi compresi quelli di iniziativa privata; b) individua, in connessione con i bacini di produzione dei rifiuti, il numero, la tipologia e la potenzialita' degli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi di iniziativa pubblica, avendo presente l'esigenza di ridurre al minimo la movimentazione dei rifiuti medesimi; c) individua gli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi che, per le loro caratteristiche intrinseche o per la loro specializzazione, assumono valenza interregionale; d) indica gli atti amministrativi necessari per attuare gli obiettivi in esso contenuti; indica altresi' i flussi e gli strumenti finanziari per realizzare gli interventi previsti. 3. Il piano regionale di settore, in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, e' adottato e approvato secondo le proce- dure previste dalla legge regionale 5 settembre 1988, n. 36. La Regione provvede all'aggiomamento del piano ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' ed in relazione agli aggiornamenti del piano territoriale regionale di cui agli artt. 4 e 6.