Art. 9.
          Adozione e approvazione dei piani infraregionali
 
   1. La provincia elabora il piano infraregionale, sentiti i  comuni
e le comunita' montane territorialmente interessati.
   2.   Il  piano  infraregionale  e'  adottato  dalla  provincia  ed
approvato dalla Regione, secondo le  procedure  di  cui  all'art.  13
della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.