Art. 9. Adozione e approvazione dei piani infraregionali 1. La provincia elabora il piano infraregionale, sentiti i comuni e le comunita' montane territorialmente interessati. 2. Il piano infraregionale e' adottato dalla provincia ed approvato dalla Regione, secondo le procedure di cui all'art. 13 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.