(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10
                         dell'8 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali
 
  1.  Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali,
ai sensi dell'articolo 12, comma 4 dello Statuto, si articola in:
   a) indennita' di carica e indennita' di funzione;
   b) rimborso spese;
   c) indennita' di missione;
   d) indennita' per fine mandato e assegno vitalizio.