(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali 1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 dello Statuto, si articola in: a) indennita' di carica e indennita' di funzione; b) rimborso spese; c) indennita' di missione; d) indennita' per fine mandato e assegno vitalizio.