Art. 2. Trattenute sulla indennita' di carica 1. Sull'indennita' di carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennita' di cui all'articolo 1, punto n. 4, cosÿi' suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio e 5 per cento per l'indennita' di fine mandato. 2. La trattenuta di cui al comma 1 e' devoluta al capitolo n. 2493 della parte entrate del bilancio regionale il cui oggetto e' cosÿi' modificato "Introiti per trattenute sull'indennita' di carica dei Consiglieri regionali".