Art. 2.
                Trattenute sulla indennita' di carica
 
  1. Sull'indennita' di carica di  cui  all'articolo  1  della  legge
regionale   13   ottobre   1972,  n.  10  e  successive  modifiche  e
integrazioni e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del
25 per cento, a titolo di  contributo  per  la  corresponsione  delle
indennita'  di  cui  all'articolo 1, punto n. 4, cosÿi' suddivisa: 20
per cento per l'assegno vitalizio e 5 per cento per  l'indennita'  di
fine mandato.
  2.  La trattenuta di cui al comma 1 e' devoluta al capitolo n. 2493
della parte entrate del bilancio regionale il cui oggetto  e'  cosÿi'
modificato  "Introiti  per  trattenute  sull'indennita' di carica dei
Consiglieri regionali".