Art. 10. Disciplina pareri di competenza regionale per l'attuazione degli interventi comunitari 1. Al fine di pervenire alla formulazione contestuale di pareri di competenza di uffici e/o di organismi tecnici regionali relativi a programmi e/o interventi finanziati alla Unione europea e gestiti dalla Regione, e' istituito un Comitato composto da un rappresentante per ciascun organismo tecnico regionale competente per materia, dal responsabile di ciascun ufficio competente e dal responsabile del programma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Il Comitato esprime i pareri entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivo. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato. Alle sedute sono chiamati a partecipare i dirigenti degli uffici regionali interessati alle problematiche in esame, ivi compresi i dirigenti dei Settori urbanistica e assetto del territorio ed ecologia. 4. Funge da segretario un funzionario della Presidenza della Giunta regionale di qualifica non inferiore alla VIII.