Art. 10.
              Disciplina pareri di competenza regionale
            per l'attuazione degli interventi comunitari
 
  1.  Al fine di pervenire alla formulazione contestuale di pareri di
competenza di uffici e/o di organismi tecnici  regionali  relativi  a
programmi  e/o  interventi  finanziati  alla Unione europea e gestiti
dalla Regione, e' istituito un Comitato composto da un rappresentante
per ciascun organismo tecnico regionale competente per  materia,  dal
responsabile  di  ciascun  ufficio  competente e dal responsabile del
programma. I componenti del Comitato sono nominati  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale.
  2.  Il  Comitato  esprime i pareri entro sessanta giorni dalla data
della richiesta. Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  parere  si
intende positivo.
  3.  Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale
o da un Assessore da  lui  delegato.  Alle  sedute  sono  chiamati  a
partecipare  i  dirigenti  degli  uffici  regionali  interessati alle
problematiche  in  esame,  ivi  compresi  i  dirigenti  dei   Settori
urbanistica e assetto del territorio ed ecologia.
  4. Funge da segretario un funzionario della Presidenza della Giunta
regionale di qualifica non inferiore alla VIII.