Art. 11.
                            Rimodulazione
 
  1.  In  coerenza  con  le  disposizioni  contenute  nel capitolo IV
dell'"Attuazione  del  Quadro  Comunitario   di   Sostegno"   e   dei
regolamenti  comunitari  di  attuazione  dei  fondi  strutturali,  il
Comitato di sorveglianza, anche in fase  di  valutazione  intermedia,
potra'   procedere   a   rimodulare,   tra   le  singole  misure  dei
sottoprogrammi FERS, dei sottoassi FEOGA  e  degli  assi  FSE  e  tra
suddette   articolazioni  operative  di  ciascun  fondo,  le  risorse
finanziarie annuali previste dal POP 1994-1999, per  un  importo  non
superiore  al 30% dei costi totali e, comunque, con un limite che non
sia superiore a 30 MECU.