Art. 11. Rimodulazione 1. In coerenza con le disposizioni contenute nel capitolo IV dell'"Attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno" e dei regolamenti comunitari di attuazione dei fondi strutturali, il Comitato di sorveglianza, anche in fase di valutazione intermedia, potra' procedere a rimodulare, tra le singole misure dei sottoprogrammi FERS, dei sottoassi FEOGA e degli assi FSE e tra suddette articolazioni operative di ciascun fondo, le risorse finanziarie annuali previste dal POP 1994-1999, per un importo non superiore al 30% dei costi totali e, comunque, con un limite che non sia superiore a 30 MECU.