Art. 12.
 
  1.  Gli  interventi  di  cui  alla presente legge sono riservati ai
soggetti  che  nei  confronti  del  personale  dipendente   applicano
integralmente  gli  istituti  economici  e  normativi  stabiliti  dai
contratti  collettivi  di   lavoro   e/o   eventuali   contratti   di
gradualita'.