Art. 13.
         Modificazioni e integrazioni al programma operativo
 
  1.  La  Giunta  regionale  e' autorizzata ad apportare, con propria
deliberazione, modificazioni e integrazioni al programma operativo  a
seguito  di  osservazioni  formulate  in  sede  di  trattativa con la
Commissione comunitaria.
  2. La deliberazione di cui al precedente comma 1 e'  trasmessa  per
conoscenza al Consiglio regionale.