Art. 13. Modificazioni e integrazioni al programma operativo 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, modificazioni e integrazioni al programma operativo a seguito di osservazioni formulate in sede di trattativa con la Commissione comunitaria. 2. La deliberazione di cui al precedente comma 1 e' trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale.