Art. 3. Area delle politiche comunitarie 1. In attuazione del protocollo d'intesa in materia di snellimento delle procedure e azioni per l'accesso ai contributi comunitari, sottoscritto il 2 agosto 1994 a termini dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' istituita, nel quadro organizzativo e funzionale della Regione Puglia, l'Area di coordinamento delle politiche comunitarie. 2. L'incarico di coordinamento dell'Area e' attribuito ad un dirigente regionale individuato sulla base dei criteri fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina il responsabile dei programmi comunitari e delle politiche regionali. Il responsabile di programma, entro quindici giorni dalla nomina, provvede alla riorganizzazione e al potenziamento delle strutture di attuazione e di monitoraggio, alla definizione, a tutti i livelli operativi, delle responsabilita' relative all'attuazione degli interventi, indicando ruoli e competenze. Il responsabile propone alla Giunta regionale l'assetto organizzativo e operativo definito.