Art. 3.
                  Area delle politiche comunitarie
 
  1.  In attuazione del protocollo d'intesa in materia di snellimento
delle procedure e azioni  per  l'accesso  ai  contributi  comunitari,
sottoscritto  il  2 agosto 1994 a termini dell'art. 12 della legge 23
agosto 1988,  n.  400,  e'  istituita,  nel  quadro  organizzativo  e
funzionale  della  Regione  Puglia,  l'Area  di  coordinamento  delle
politiche comunitarie.
  2. L'incarico  di  coordinamento  dell'Area  e'  attribuito  ad  un
dirigente  regionale  individuato  sulla base dei criteri fissati dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  9 e successive modificazioni
ed integrazioni.
  3. Entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  Giunta  regionale  nomina  il  responsabile dei
programmi comunitari e delle politiche regionali. Il responsabile  di
programma,   entro   quindici  giorni  dalla  nomina,  provvede  alla
riorganizzazione e al potenziamento delle strutture di  attuazione  e
di monitoraggio, alla definizione, a tutti i livelli operativi, delle
responsabilita'  relative  all'attuazione degli interventi, indicando
ruoli e competenze.  Il responsabile propone  alla  Giunta  regionale
l'assetto organizzativo e operativo definito.