Art. 5. Comitato misto 1. E' istituito il Comitato misto tra Regione, Enti Locali e forze economiche e sociali. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce almeno due volte l'anno. Del Comitato fanno parte il responsabile di programma e i rappresentanti comunitari e ministeriali componenti del Comitato di sorveglianza istituito ai sensi del successivo art. 7. 2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce la composizione del Comitato misto. 3. Il Comitato misto ha carattere consultivo e garantisce la cooperazione tra soggetti istituzionali, economici e sociali per migliorare l'efficacia dei programmi comunitari, formula proposte e pareri sui programmi comunitari, propone iniziative per la diffusione delle informazioni e delle conoscenze sull'attivita' della Regione e dell'Unione europea nonche' del Comitato di sorveglianza.