Art. 5.
                           Comitato misto
 
  1. E' istituito il Comitato misto tra Regione, Enti Locali e  forze
economiche  e sociali. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della
Regione o suo delegato e si riunisce almeno  due  volte  l'anno.  Del
Comitato  fanno parte il responsabile di programma e i rappresentanti
comunitari e ministeriali componenti  del  Comitato  di  sorveglianza
istituito ai sensi del successivo art. 7.
  2.  La  Giunta  regionale,  con proprio provvedimento, definisce la
composizione del Comitato misto.
  3. Il Comitato  misto  ha  carattere  consultivo  e  garantisce  la
cooperazione  tra  soggetti  istituzionali,  economici  e sociali per
migliorare l'efficacia dei programmi comunitari, formula  proposte  e
pareri sui programmi comunitari, propone iniziative per la diffusione
delle  informazioni e delle conoscenze sull'attivita' della Regione e
dell'Unione europea nonche' del Comitato di sorveglianza.